Art. 1
Modifiche della direttiva 76/115/CEE
In vigore dal 7 set 2005
Modifiche della direttiva 76/115/CEE
La direttiva 76/115/CEE è modificata come segue:
1)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (*1).
(*1)
GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.»
"
2)
l'allegato I è modificato come segue:
a)
il punto 1.9 è abrogato;
b)
il punto 4.3.1 è sostituito dal seguente:
4.3.1.
«I veicoli appartenenti alla categorie M1, M2 (della classe III o B), M3 (della classe III o B) e N devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza conformi ai requisiti della presente direttiva.»;
c)
il punto 4.3.8 è sostituito dal seguente:
«4.3.8.
I sedili usati solo a veicolo fermo e i sedili di veicoli non contemplati dai punti da 4.3.1 a 4.3.5 non devono obbligatoriamente essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza. Se il veicolo prevede ancoraggi per i suddetti sedili, tali ancoraggi devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva. Tuttavia, gli ancoraggi usati solo in abbinamento con cinture per disabili o altro sistema di ritenuta di cui all'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (*2), non sono soggetti all'obbligo di conformità ai requisiti della presente direttiva purché siano progettati e costruiti nel rispetto dei requisiti della legge nazionale per offrire il massimo livello pratico di sicurezza.
(*2)
GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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