Art. 1
Modifiche della direttiva 77/541/CEE
In vigore dal 7 set 2005
Modifiche della direttiva 77/541/CEE
La direttiva 77/541/CEE è modificata come segue:
1)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 2 bis
1. Ai sensi del loro ordinamento, gli Stati membri possono permettere di installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva, purché siano destinati a disabili.
2. Gli Stati membri possono anche esentare dalle disposizioni della presente direttiva sistemi di ritenuta destinati a soddisfare i requisiti dell'allegato VII della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (*1).
3. Le prescrizioni dell'allegato I, punto 3.2.1, della presente direttiva non si applicano alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta di cui ai paragrafi 1 e 2.
(*1)
GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.»
"
2)
all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«I veicoli delle categorie M2 e M3 sono suddivisi in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE.»;
3)
l'allegato I è modificato come segue:
a)
la nota a piè di pagina relativa al punto 3.1 è soppressa;
b)
il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:
«3.1.1.
Ad eccezione dei sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M1, M2 (della classe III o B), M3 (della classe III o B), e N devono esser muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi dei requisiti della presente direttiva.
I veicoli delle classi I, II o A, appartenenti alle categorie M2 o M3, possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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