Art. 2 · Attuazione

Art. 2

Attuazione

In vigore dal 7 set 2005
Attuazione 1.   A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o di quella nazionale a un tipo di veicolo; b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli. 2.   A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri, per un nuovo tipo di veicolo: a) non possono più rilasciare l'omologazione CE; b) devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale. 3.   A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri devono: a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; b) rifiutare l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
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