Art. 2
Attuazione
In vigore dal 7 set 2005
Attuazione
1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri non possono:
a)
rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o di quella nazionale a un tipo di veicolo;
b)
proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.
2. A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri, per un nuovo tipo di veicolo:
a)
non possono più rilasciare l'omologazione CE;
b)
devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.
3. A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri devono:
a)
considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;
b)
rifiutare l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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