Art. 61
Clausola di deroga
In vigore dal 7 set 2005
Clausola di deroga
Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.
Eventualmente, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.
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