Art. 60 · Relazioni

Art. 60

Relazioni

In vigore dal 7 set 2005
Relazioni 1.   A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva. 2.   A partire dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della presente direttiva.
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