Art. 58 · Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali

Art. 58

Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali

In vigore dal 7 set 2005
Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali 1.   La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito denominato «il comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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