Art. 48
Esercizio dell'attività professionale di architetto
In vigore dal 7 set 2005
Esercizio dell'attività professionale di architetto
1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.
2. Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.
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