Art. 46
Formazione di architetto
In vigore dal 7 set 2005
Formazione di architetto
1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.
Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:
a)
capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b)
adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;
c)
conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
d)
adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e)
capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
f)
capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
g)
conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
h)
conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
i)
conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
j)
capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
k)
conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.
2. Le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.
In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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