Art. 44 · Formazione di farmacista

Art. 44

Formazione di farmacista

In vigore dal 7 set 2005
Formazione di farmacista 1.   L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro. 2.   Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno: a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1. Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.6.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. 3.   La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti: a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione; b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali; c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi; d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate; e) un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:36:oj#art-44