Art. 35 · Formazione di dentista specialista

Art. 35

Formazione di dentista specialista

In vigore dal 7 set 2005
Formazione di dentista specialista 1.   L'ammissione alla formazione di dentista specialista presuppone il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all', oppure il possesso dei documenti di cui agli . 2.   La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico dispensato in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità od organi competenti. La formazione di dentista specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione all'attività e alle responsabilità dell'istituto in questione. Il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma può essere modificato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 per essere adeguato al progresso scientifico e tecnico. 3.   Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all'allegato V, punto 5.3.2.
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