Art. 21
Principio di riconoscimento automatico
In vigore dal 7 set 2005
Principio di riconoscimento automatico
1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli , e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.
I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.
Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli .
2. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all'.
La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'.
3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all' e rispondenti alle modalità di cui all', e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli .
4. Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni.
5. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.
6. Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 6, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3 e all', paragrafo 3.
Le conoscenze e le competenze di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 6, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3 e all', paragrafo 3, possono essere modificate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.
In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.
7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri.
La Commissione pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.
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