Art. 9 · Conformità al diritto internazionale

Art. 9

Conformità al diritto internazionale

In vigore dal 7 set 2005
Conformità al diritto internazionale Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni formali o discriminazioni di fatto nei confronti delle navi straniere e agiscono nel rispetto del diritto internazionale applicabile, compresa la sezione 7, parte XII, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; essi notificano tempestivamente allo Stato di bandiera dell'imbarcazione e a qualsiasi altro Stato interessato i provvedimenti adottati a norma della presente direttiva.
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