Art. 6 · Misure di controllo dell'applicazione per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro

Art. 6

Misure di controllo dell'applicazione per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro

In vigore dal 7 set 2005
Misure di controllo dell'applicazione per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro 1.   Se eventuali irregolarità o informazioni fanno nascere sospetti sul fatto che una nave che si trova volontariamente all'interno di un porto o in un terminale off-shore di uno Stato membro abbia proceduto o stia procedendo allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro in questione garantisce che si proceda ad un'adeguata ispezione a norma del diritto nazionale, tenendo presenti gli orientamenti adottati in materia dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). 2.   Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 mette in evidenza elementi che potrebbero far pensare a una violazione ai sensi dell', vengono informate le autorità competenti dello Stato membro in questione e dello Stato di bandiera.
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