Art. 5
Deroghe
In vigore dal 7 set 2005
Deroghe
1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all', paragrafo 1 non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norme 9, 10, 11 a) o 11 c), o all'allegato II, norme 5, 6 a) o 6 c), della convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all', paragrafo 1, lettere c), d) e e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norma 11 b) o all'allegato II, norma 6 b), della convenzione Marpol 73/78.
Storico versioni
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