Art. 3 · Disposizioni transitorie

Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 lug 2005
Disposizioni transitorie 1.   A decorrere dall’1o luglio 2006, se non vengono soddisfatti i requisiti della direttiva 72/245/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica: a) cesseranno di ritenere validi — ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE — i certificati di conformità che, ai sensi di tale direttiva, accompagnano i veicoli nuovi; b) potranno rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli nuovi. Le omologazioni di veicoli non dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz o da 79 GHz restano invariate. 2.   A decorrere dall’1o luglio 2013 gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz. 3.   Se la data di riferimento di cui all’, paragrafo 5 della decisione 2005/50/CE viene modificata secondo le modalità dell’ della decisione, gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz dopo la data di riferimento modificata.
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