Art. 4
In vigore dal 8 lug 2005
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 gennaio 2006. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di corrispondenza tra le disposizioni medesime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 gennaio 2007.
Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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