Art. 5
Marcatura e dichiarazione di conformità
In vigore dal 6 lug 2005
Marcatura e dichiarazione di conformità
1. Anteriormente all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.
2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato III.
3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato VI e rinvia alla pertinente misura di esecuzione.
4. È proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.
5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni da fornire in conformità dell'allegato I, parte 2, siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale.
Gli Stati membri autorizzano inoltre che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.
In sede di applicazione del primo comma, gli Stati membri tengono presente in particolare:
a)
se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure;
b)
il tipo di utilizzatore previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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