Art. 4 · Responsabilità dell'importatore

Art. 4

Responsabilità dell'importatore

In vigore dal 6 lug 2005
Responsabilità dell'importatore Quando il fabbricante non è stabilito all'interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, l'obbligo — di garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile, — di ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica disponibile, incombe all'importatore. incombe all'importatore.
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