Art. 4
Responsabilità dell'importatore
In vigore dal 6 lug 2005
Responsabilità dell'importatore
Quando il fabbricante non è stabilito all'interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, l'obbligo
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di garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile,
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di ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica disponibile, incombe all'importatore.
incombe all'importatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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