Art. 20 · Sanzioni

Art. 20

Sanzioni

In vigore dal 6 lug 2005
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di mancata conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:32:oj#art-20