Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 lug 2005
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «prodotto che consuma energia»: un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente; 2) «componenti e sottounità»: le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente; 3) «misure di esecuzione»: le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi; 4) «immissione sul mercato»: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata; 5) «messa in servizio»: il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale; 6) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva; 7) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva; 8) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle sue attività; 9) «materiali»: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia; 10) «progettazione del prodotto»: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto; 11) «aspetto ambientale»: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita; 12) «impatto ambientale»: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita; 13) «ciclo di vita»: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo; 14) «riutilizzo»: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo; 15) «riciclaggio»: il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia; 16) «recupero di energia»: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore; 17) «recupero»: ognuna delle operazioni applicabili di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (22); 18) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva 75/442/CEE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; 19) «rifiuto pericoloso»: ogni tipo di rifiuto contemplato dall', paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (23); 20) «profilo ecologico»: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili; 21) «prestazione ambientale»: per prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico; 22) «miglioramento delle prestazioni ambientali»: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto; 23) «progettazione ecocompatibile»: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita; 24) «specifica per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia; 25) «specifica generale per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali; 26) «specifica particolare per la progettazione ecocompatibile»: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output; 27) «norma armonizzata»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (24), al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.
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