Art. 12 · Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

Art. 12

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

In vigore dal 6 lug 2005
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie per incoraggiare le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva a collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire alla Commissione informazioni atte ad agevolare il funzionamento della presente direttiva e, in particolare, l'applicazione dell'. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari. Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva. 2.   I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   La Commissione adotta le misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione tra Stati membri di cui al presente articolo.
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