Art. 11
Disposizioni per i componenti e le sottounità
In vigore dal 6 lug 2005
Disposizioni per i componenti e le sottounità
Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti, o ai loro rappresentanti autorizzati che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità, di fornire al fabbricante di un prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/o risorse dei componenti o sottounità.
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