Art. 1
In vigore dal 6 giu 2005
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium (desossinivalenol, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2) nei prodotti alimentari vengano prelevati secondo le modalità descritte nell’allegato I della presente direttiva.
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