Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 giu 2005
La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue: a) all’allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per l’isoxaflutole, il trifloxystrobin, il carfentrazone etile, il mecoprop, il mecoprop-P, l’idrazide maleica e il fenamidone che figurano nell’allegato I della presente direttiva; b) all’allegato II, parte A, i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il propizamide sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato II della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:37:oj#art-1