Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 mag 2005
1.   Gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente etoxazole o tepraloxydim allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive elencate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l’autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 30 novembre 2005. 2.   Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente etoxazole o tepraloxydim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2005, forma oggetto di esame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle disposizioni dell’allegato III di tale direttiva. In seguito a tale riesame, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito gli Stati membri: (a) nel caso di un prodotto contenente etoxazole o tepraloxydim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 30 novembre 2006; oppure (b) nel caso di prodotti contenenti etoxazole o tepraloxydim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 novembre 2006, ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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