Art. 9
Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento
In vigore dal 11 mag 2005
Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento
Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a)
i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b)
il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c)
lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d)
qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e)
qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:29:oj#art-9