Art. 17 · Informazione

Art. 17

Informazione

In vigore dal 11 mag 2005
Informazione Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.
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