Art. 12 · Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali

Art. 12

Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali

In vigore dal 11 mag 2005
Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere, in un procedimento civile o amministrativo di cui all': a) di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico; e b) di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste ai sensi della lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dall'organo giurisdizionale o amministrativo.
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