Art. 5 · Modifiche della direttiva 2000/26/CE

Art. 5

Modifiche della direttiva 2000/26/CE

In vigore dal 11 mag 2005
Modifiche della direttiva 2000/26/CE La direttiva 2000/26/CE è modificata come segue: 1) è inserito il seguente considerando 16 bis: «(16 bis) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*7), la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata. (*7)   GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).»;" 2) all', il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale ai sensi dell', lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell', lettera c), della direttiva 88/357/CEE, né — uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale (*8), per quanto riguarda la Danimarca, — uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, per quanto riguarda gli altri Stati membri. (*8)   GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1 (versione consolidata).»;" 3) all', paragrafo 1, lettera a), il punto 2) ii) è soppresso; 4) è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Organismo centrale Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni. Tali dati di base sono, all'occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.»
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