Art. 5
Modifiche della direttiva 2000/26/CE
In vigore dal 11 mag 2005
Modifiche della direttiva 2000/26/CE
La direttiva 2000/26/CE è modificata come segue:
1)
è inserito il seguente considerando 16 bis:
«(16 bis)
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*7), la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata.
(*7)
GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).»;"
2)
all', il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale ai sensi dell', lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell', lettera c), della direttiva 88/357/CEE, né
—
uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale (*8), per quanto riguarda la Danimarca,
—
uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, per quanto riguarda gli altri Stati membri.
(*8)
GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1 (versione consolidata).»;"
3)
all', paragrafo 1, lettera a), il punto 2) ii) è soppresso;
4)
è inserito il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis
Organismo centrale
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.
Tali dati di base sono, all'occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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