Art. 1 · Modifiche della direttiva 72/166/CEE

Art. 1

Modifiche della direttiva 72/166/CEE

In vigore dal 11 mag 2005
Modifiche della direttiva 72/166/CEE La direttiva 72/166/CEE è così modificata: 1) all’, il punto 4 è modificato come segue: a) il primo trattino è sostituito dal seguente: «— il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea, o» ; b) è aggiunto il seguente trattino: «— qualora i veicoli siano privi di targa di immatricolazione o rechino una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e siano rimasti coinvolti in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l’incidente, ai fini della definizione del sinistro, come previsto dall’, paragrafo 2, primo trattino, della presente direttiva o dall', paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (*1), (*1)   GU L 8 dell' 11.1.1984, pag. 17.»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.» ; 3) l' è modificato come segue: a) alla lettera a), secondo comma: i) la prima frase è sostituita dalla seguente: «Uno Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.» ; ii) l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Esso notifica alla Commissione l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell'indennizzo. La Commissione pubblica l'elenco.» ; b) alla lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma della presente lettera sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui all', paragrafo 1. L'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia di cui all', paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. Dopo un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (*2), gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della presente lettera. La Commissione, dopo aver esaminato tali relazioni, presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all'abrogazione di detta deroga. (*2)   GU L 149 del 11.6.2005, pag. 14.»;" 4) agli , paragrafo 1, sono soppressi i termini «o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro».
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