Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 apr 2005
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni in modo da: a) permettere gli scambi commerciali e l’utilizzazione di oggetti di ceramica conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 20 maggio 2006; b) vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti di ceramica non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 20 maggio 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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