Art. 26

Art. 26

In vigore dal 8 apr 2005
Gli Stati membri elaborano le procedure per la verifica dell’osservanza della buona pratica clinica. Tali procedure comprendono le modalità da seguire nell’esaminare le procedure di gestione del progetto e le modalità secondo cui vengono programmate, realizzate, controllate e registrate le sperimentazioni cliniche nonché le misure di controllo.
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