Art. 25
In vigore dal 8 apr 2005
Gli Stati membri forniscono risorse sufficienti e in particolare designano un numero adeguato di ispettori per garantire l’effettiva verifica dell’osservanza della buona pratica clinica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:28:oj#art-25