Art. 20
In vigore dal 8 apr 2005
I mezzi utilizzati per conservare i documenti essenziali devono garantire che i documenti rimangano completi e leggibili per il periodo di conservazione prestabilito e possano essere messi a disposizione delle autorità competenti, qualora queste lo richiedano.
Qualsiasi modifica dei dati dev’essere rintracciabile.
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