Art. 17

Art. 17

In vigore dal 8 apr 2005
Lo sponsor e lo sperimentatore devono conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica per almeno 5 anni dal completamento della medesima. Possono conservarla per un periodo più lungo qualora ciò sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo tra lo sponsor e lo sperimentatore. I documenti essenziali devono essere archiviati in modo da poter essere facilmente messi a disposizione delle autorità competenti qualora queste li richiedano. Il fascicolo medico del soggetto della sperimentazione dev’essere custodito conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del periodo massimo di tempo ammesso dall’ospedale, dall’istituzione o dallo studio medico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:28:oj#art-17