Art. 12

Art. 12

In vigore dal 8 apr 2005
1.   Per garantire l’osservanza dei requisiti di cui all’, l’autorizzazione può essere accompagnata da taluni obblighi imposti all’atto della sua concessione o successivamente. 2.   L’autorizzazione si applica soltanto ai locali indicati nella domanda e ai tipi di medicinali e alle forme farmaceutiche indicati nella medesima a norma dell’, paragrafo 1, lettera a).
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