Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 mar 2005
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 ottobre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nell’ambito disciplinato dalla presente direttiva.
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