Art. 1
In vigore dal 14 mar 2005
La direttiva 87/328/CEE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri vigilano affinché, fatte salve le norme in materia di polizia sanitaria, non siano vietate, limitate o ostacolate:
—
l’ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura,
—
l’ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura, e
—
l’utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovine di razza pura.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri vigilano affinché, per gli scambi intracomunitari, lo sperma di cui all’ sia raccolto, trattato e conservato in un centro di raccolta o, se del caso, conservato in un centro di magazzinaggio riconosciuto ai sensi della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (*1).»
(*1)
GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15)."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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