Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 mar 2005
All'articolo 6 della direttiva 94/62/CE è aggiunto il seguente paragrafo: «11. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003 possono posticipare il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) e e) fino ad una data da essi definita che non può essere successiva al 31 dicembre 2012 per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lituania, l'Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia; al 31 dicembre 2013 per Malta; al 31 dicembre 2014 per la Polonia e al 31 dicembre 2015 per la Lettonia.»
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