Art. 11 · Direttiva 2002/87/CE

Art. 11

Direttiva 2002/87/CE

In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 2002/87/CE All'articolo 19 della direttiva 2002/87/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»
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