Art. 10 · Direttiva 2001/34/CE

Art. 10

Direttiva 2001/34/CE

In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 2001/34/CE La direttiva 2001/34/CE è così modificata: 1) l'articolo 108 è soppresso; 2) l'articolo 109 è sostituito dal seguente: «Articolo 109 1.   Ai fini di adeguare, a seconda delle esigenze della situazione economica, l'importo minimo per la prevedibile capitalizzazione di borsa fissato all'articolo 43, paragrafo 1, la Commissione sottopone al comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (*9), un progetto di misure da adottare. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*10), tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. (*9)   GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33)." (*10)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.» "
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