Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 mar 2005
A decorrere dal [12 mesi ed un giorno dalla data della pubblicazione], gli Stati membri: — non concedono più l'omologazione CE a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, e — possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un nuovo tipo di veicolo per motivi riguardanti le emissioni di inquinanti prodotti da motori diesel, se esso non è conforme alle disposizioni della direttiva 72/306/CEE, modificata dalla presente direttiva. La presente direttiva non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente, a norma della direttiva 72/306/CEE, e non preclude l'estensione delle medesime omologazioni in conformità della direttiva a norma della quale sono state inizialmente rilasciate.
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