Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 mar 2005
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 14 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 maggio 2005. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di legislazione nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.
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