Art. 1 · Regime di flessibilità

Art. 1

Regime di flessibilità

In vigore dal 21 feb 2005
La direttiva 2000/25/CE è modificata come segue: 1) All’, è aggiunto il seguente trattino: «— “motore di sostituzione”: un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina e che viene fornito unicamente a tale scopo;» 2) All’, è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente, al momento dell'immissione sul mercato. La dicitura “MOTORE DI SOSTITUZIONE” è riportata su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale del proprietario.» 3) È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Regime di flessibilità In deroga all’, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che, a richiesta di un produttore di trattori e subordinatamente all’approvazione da parte dell’autorità competente in materia di omologazione, il produttore di motori possa immettere sul mercato, durante il periodo intercorrente tra due fasi successive di valori limite, un numero limitato di motori o di trattori, forniti di motori conformi ai soli valori limite di emissione della fase immediatamente precedente, con la procedura fissata nell’allegato IV.» 4) L’ è modificato come segue: a) Al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere c), d) ed e) seguenti: «c) nella fase III A — dopo il 31 dicembre 2005 per i motori delle categorie H, I e K (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 97/68/CE), — dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie J (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 97/68/CE); d) nella fase III B — dopo il 31 dicembre 2009 per i motori delle categorie L (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE), — dopo il 31 dicembre 2010 per i motori delle categorie M e N (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE), — dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie P (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE); e) nella fase IV — dopo il 31 dicembre 2012 per i motori delle categorie Q (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 97/68/CE), — dopo il 30 settembre 2013 per i motori delle categorie R (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 97/68/CE).» b) Al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti trattini: «— dopo il 31 dicembre 2005 per i motori delle categorie H, — dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie I, — dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie K, — dopo il 31 dicembre 2007 per i motori delle categorie J, — dopo il 31 dicembre 2010 per i motori delle categorie L, — dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie M, — dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie N, — dopo il 31 dicembre 2012 per i motori delle categorie P, — dopo il 31 dicembre 2013 per i motori delle categorie Q, — dopo il 30 settembre 2014 per i motori delle categorie R.» c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per i motori delle categorie da A a G, gli Stati membri possono prorogare di due anni le date di cui al paragrafo 3, in relazione a motori aventi data di produzione antecedente a quella suddetta. Essi possono ammettere altre eccezioni nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10 della direttiva 97/68/CE.» d) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 6, 7 e 8: «6.   Per motori delle categorie H-R, le date di cui al paragrafo 3 vengono differite di due anni per i motori prodotti prima della data in questione. 7.   Per i tipi o famiglie di motori conformi ai valori limiti fissati dalla tabella nelle sezioni 4.1.2.4, 4.1.2.5 e 4.1.2.6 dell’allegato I della direttiva 97/68/CE prima delle date fissate al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri consentono una speciale etichettatura e marcatura per evidenziare che il veicolo si conforma ai valori limite imposti prima delle date fissate. 8.   Con la procedura di cui dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE, la Commissione allinea i valori limite e i termini relativi alle fasi IIIB e IV ai valori limite e ai termini decisi sulla base della procedura di revisione prevista all', lettera b), della direttiva 2004/26/CE, tenendo conto delle necessità dei trattori agricoli e forestali e segnatamente dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2.» 5) Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva. 6) È aggiunto l’allegato IV, in conformità all’allegato II della presente direttiva.
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