Art. 1
In vigore dal 18 feb 2005
La direttiva 2003/25/CE è modificata come segue:
1)
L’allegato I è modificato come segue:
a)
Il paragrafo 2.3 è sostituito dal testo seguente:
«2.3.
La tenuta stagna delle paratie trasversali o longitudinali considerate efficaci per contenere il volume ipotetico di acqua marina accumulata nel compartimento in questione sul ponte ro/ro danneggiato deve essere commisurata al sistema di drenaggio e deve resistere alla pressione idrostatica in accordo con i calcoli di avaria. Tali paratie devono avere un’altezza di almeno 4 metri, a meno che l’altezza dell’acqua sia inferiore a 0,5 m. In questi casi, l’altezza della paratia può essere calcolata con la seguente formula:
Bh = 8 hw
in cui:
Bh indica l’altezza della paratia;
hw indica l’altezza dell’acqua.
In ogni caso, l’altezza minima delle paratie non dovrebbe essere inferiore a 2,2 m. Nel caso di navi dotate di ponti garage sospesi, tuttavia, l’altezza minima della paratia non deve essere inferiore a quella dell’altezza libera del ponte sospeso, quando è abbassato.».
b)
L’appendice intitolata «Prove in vasca», è sostituita dal testo di cui all’allegato I alla presente direttiva.
2)
All’allegato II, la parte II, intitolata «Prove in vasca», è sostituita dal testo di cui all’allegato II alla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:12:oj#art-1