Art. 2
In vigore dal 17 feb 2005
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE e di cui alla lettera a) dell’allegato della presente direttiva entro il 1o gennaio 2006. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, per quanto concerne le disposizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2007. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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