Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 gen 2005
1.   Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dodici mesi dopo l’entrata in vigore di quest’ultima. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva. Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare tale riferimento. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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