Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 dic 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione (1)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/104/CE della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 83). ALLEGATO Nell’allegato alla direttiva 82/471/CEE il gruppo di prodotti 1.2.1. è sostituito dal testo seguente: Nome del gruppo di prodotto Nome del prodotto Designazione del principio nutritivo o identità del microorganismo Substrato di coltura (eventuali specifiche) Caratteristiche di composizione del prodotto Specie animale Disposizioni specifiche «1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale Tutti i lieviti — ottenuti dai microorganismi e dai substrati figuranti rispettivamente nelle colonne 3 e 4 — le cui cellule sono state uccise Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces carlsbergiensis Kluyveromyces lactis Kluyveromyces fragilis Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate Tutte le specie animali Candida guilliermondii Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate 16 % minimo di materia secca Suini da ingrasso»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:116:oj#art-4