Art. 4
In vigore dal 23 dic 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/104/CE della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 83).
ALLEGATO
Nell’allegato alla direttiva 82/471/CEE il gruppo di prodotti 1.2.1. è sostituito dal testo seguente:
Nome del gruppo di prodotto
Nome del prodotto
Designazione del principio nutritivo o identità del microorganismo
Substrato di coltura
(eventuali specifiche)
Caratteristiche di composizione del prodotto
Specie animale
Disposizioni specifiche
«1.2.1.
Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale
Tutti i lieviti
—
ottenuti dai microorganismi e dai substrati figuranti rispettivamente nelle colonne 3 e 4
—
le cui cellule sono state uccise
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces carlsbergiensis
Kluyveromyces lactis
Kluyveromyces fragilis
Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate
Tutte le specie animali
Candida guilliermondii
Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate
16 % minimo di materia secca
Suini da ingrasso»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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