Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 22 giugno 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di concordanza delle stesse con la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 giugno 2005. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.
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