Art. 8
Esenzioni
In vigore dal 15 dic 2004
1. Gli non si applicano ai seguenti emittenti:
a)
lo Stato, le autorità regionali o locali di uno Stato, gli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari; e
b)
gli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR.
2. Lo Stato membro d'origine può scegliere di non applicare l' agli enti creditizi le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli in questione resti inferiore a 100 000 000 euro e essi non abbiano pubblicato un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE.
3. Lo Stato membro d'origine può scegliere di non applicare l' agli emittenti già esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE che emettono esclusivamente, su un mercato regolamentato, titoli di debito con garanzia incondizionata e irrevocabile dello Stato membro d'origine o di una delle autorità regionali o locali di quest'ultimo.
CAPO III
INFORMAZIONE CONTINUATIVA
SEZIONE I
Informazione sulle partecipazioni rilevanti
Storico versioni
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